Imposta di soggiorno Firenze
Imposta di soggiorno Comune di Firenze
Il Comune di Firenze ha istituito l’imposta di soggiorno con deliberazione del Consiglio Comunale n° 230/33 del 20/06/2011.
L’imposta si applica sui pernottamenti dei soli non residenti nel Comune di Firenze e per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
La misura dell’imposta per questa struttura ricettiva è di Euro 4,00 a persona a notte.
Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
d) gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze;
e) il personale appartenente alle forze dell’ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
2. L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L’applicazione dell’esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.
4. L’applicazione dell’esenzione di cui al comma 1 lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all’Ateneo fiorentino per l’anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.
5. L’applicazione dell’esenzione di cui al comma 1 lettera e), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.
Riduzioni
1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno:
a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).
Il pagamento avviene al momento della partenza dal bed and breakfast, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta.